Il Biologo Nutrizionista

Con riferimento al tema della competenza del biologo a elaborare diete, questa competenza è espressamente riconosciuta dalla legge e per il biologo esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e, quindi, a elaborare le conseguenti diete.

L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.

La giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93.

Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).

Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).

Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato …che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: in funzione dei fabbisogni nutritivi e in funzione delle intolleranze alimentari, l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2).

Concludendo: “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).

Fonte: Ordine Nazionale dei Biologi

Alessia Guidi Ordine Nazionale Biologi